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Peer to peer: 3.000 utenti sotto accusa

Sarà Telecom, entro 15 giorni, a consegnare alla Peppermint Jam i nominativi di oltre 3.000 utenti italiani coinvolti nell'accusa di avere scaricato e condiviso materiale protetto da diritto di autore


Telecom Italia, con ordinanza del Tribunale di Roma (procedimento n. 81901/2006) ha intimato a Telecom Italia di consegnare i 3.636 nominativi identificati, clienti della stessa compagnia telefonica, accusati di avere scaricato e condiviso materiale sotto diritto di autore. Si tratta di brani musicali della società discografica di Hannover Peppermint Jam Records, specializzata house music e acid jazz melodico, che promuove artisti come Carl Keaton Jr.,Colin Rich e Emma Lanford. La Peppermint Jam è attiva dal 1993 e i suoi fondatori sono Renalls e Mousse T., noto per la collaborazione con Tom Jones nella canzone "Sex Bomb", che fa parte dell'album Reload .

I dati secondo i quali è stato possibile identificare gli utenti sono stati rilevati partendo dagli indirizzi IP rilevati dagli programmi di file sharing come per esempio, Emule, Torrent, E-Donkey e DC ++. La ricerca e l'individuazione di questi utenti è stata fatta dalla società svizzera Logistep, attraverso un software apposito, attraverso il quale è possibile identificare files e databases e i loro proprietari. Questa società, molto conosciuta e valida nel campo, si occupa anche di giochi, video e software.

"È la prima volta che tante persone in Italia vengono individuate" - spiega a Punto Informatico l'avvocato Otto Mahlknecht, che ha seguito il caso per la Logistep e la Peppermint Jam – "ed accade perché la direttiva europea cosiddetta IP enforcement ha aumentato i diritti dei danneggiati. In Italia è stata recepita ed ora per i provider diventa obbligatorio fornire i dati personali degli utenti " "in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti", leggiamo e riportiamo da Punto-informatico.it Il legale della Peppermint dichiara, sempre su Punto-Informatico che "Le persone riceveranno una diffida e una richiesta di cancellazione dei file. Inoltre dovranno promettere che non metteranno più a disposizione opere protette da diritto d'autore" , più un versamento in denaro di centinaia di euro, non meglio definite, come risarcimento per il lavoro tecnico e legale.

Tutto questo per dare un messaggio: La pirateria è un reato, come dice la pubblicità che solitamente fanno vedere al cinema prima dell'inizio di un film. Ma gli utenti che si avvicinano a queste pratiche sono sempre di più, è un flusso che non si arresta mai di crescere. La ricerca ANICA – DOXA dal titolo "Nuovo identikit dello spettatore: fruizione cinematografica in sala e downloading da Internet" del Febbraio scorso ha rilevato che il 19%, e cioè circa 1.300.000 utenti, dei possessori di connessione in banda larga (Adsl/fibra ottica) effettua download illegale di film.

Anche le compagnie che forniscono servizi ADSL, cominciano a prendere provvedimenti per ridurre il file sharing: mentre Telecom e Fastweb dichiarano di non avere al momento ancora disposto alcun filtro, Tele2 rivela, invece, di utilizzare il Service Control Engine di Cisco, sistema di monitoraggio con informazioni che indicano come vengono offerti i servizi/applicazioni, per controllare e filtrare il traffico proveniente dai peer to peer.

La normative attuali, con la legge Urbani e le sue successive modifiche, parlano chiaro: il download è sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Per avere più informazioni, potete visitare questo link in cui è possibile leggere un'interessante intervista concessa dall'Avv. Daniele Minotti dello Studio Legale Minotti di Genova a P2P Forum Italia.

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Commenti dal 16 al 20
(20)

Morya mercoledì, 21 marzo 2007

........

e come la mettiamo con quelli che per avere un cd devono per forza ordinarlo on line? ovvio che è più comodo scaricare...

n° 20
gionny mercoledì, 21 marzo 2007

Io continuo

Tutte le pubblicità sulla pirateria affermano che la pirateria uccide la musica.
Beh è l'esatto contrario.
La pirateria salva la musica.
Senza pirateria non potremmo ascoltare. Quanti cd volete che compriamo all'anno se l'uno costa 20 euro?
Ma è un cane che si morde la coda comunque...ma chi se ne frega.
Io continuo a scaricare i miei pornazzi fetish anal sex trans animali donne mature donne incinta incesti pissing coprofagi multi-facial bsx gay ecc..

E non mi rompete le scatole!!

n° 19
Puccio lunedì, 19 marzo 2007

Scusate ! ! !

ma non c'ho capito nulla :( ???

e legale o no scaricare ???

n° 18
andrea martedì, 10 luglio 2007

Re: Scusate ! ! !

> ma non c'ho capito nulla :( ???
>
> e legale o no scaricare ???

quando mai lo è stato? puoi scaricare solo file senza i diritti di autore

IsA martedì, 20 marzo 2007

Re: Scusate ! ! !

> ma non c'ho capito nulla :( ???
>
> e legale o no scaricare ???

No. La legge che tanta gente cita (a sproposito) si riferisce ad un caso precedente alla nuova legge. Prima era lecito scaricare se non vi erano fini di lucro, ora anche se questi non ci sono, resta illegale.
(ovviamente si parla di materiale coperto dai diritti d'autore)

WILLYCOYOTE venerdì, 17 aprile 2009

Re: Scusate ! ! !

>> ma non c'ho capito nulla :( ???
>>
>> e legale o no scaricare ???
>
>No. La legge che tanta gente cita (a sproposito) si
>riferisce ad un caso precedente alla nuova legge.
>Prima era lecito scaricare se non vi erano fini di
>lucro, ora anche se questi non ci sono, resta
>illegale.
>(ovviamente si parla di materiale coperto dai
>diritti d'autore)

Pensavo che forse si potrebbe distaccarci tutti insieme da tele2. Tanto per fargli notare che:
1) non abbiamo paura delle 60 euro del "costo di disattivazione (+ ulteriori 15 euro se abbiamo il loro modem/router in noleggio/comodato)
2) sappiamo valutare la qualità e che l'utenza si sta seriamente stuffando di questi reggimi vincolistici improntati solo ad un'uttica commerciale e di concorrenza sleale: sul p2p non si traffica solo con materiale piratato ma anche con matteriale pienamente legale o royality free ugualmente colpito dalle limitazioni
3) più siamo a lamentarci meglio è inviamo la communicazione anche al ministero dell'interno e non acquistiamo materiali troppo cari (software, video, cd, dvd, ecc). in questo modo si vedranno costretti ad abbassare almeno il prezzo del materiale "legale"
4) scegliamo provider che non applicano tali filtri
5) scegliamo di scariccare materiale (audio software video ecc) non coperto da tali vincoli

se siamo uniti noi utenti possiamo fare molto per sensibilizzare i poteri forti
una rondine non fa primavera ma se siamo in tanti qualche risultato è auspicabile
(un saggio disse: nello stagno l'unico che sopravive è il coccodrillo e noi utenti siamo pesci piccoli)

WILLYCOYOTE venerdì, 17 aprile 2009

Re: P2P BLOCCATO! ! !

>> ma non c'ho capito nulla :( ???
>>
>> e legale o no scaricare ???
>
>No. La legge che tanta gente cita (a sproposito) si
>riferisce ad un caso precedente alla nuova legge.
>Prima era lecito scaricare se non vi erano fini di
>lucro, ora anche se questi non ci sono, resta
>illegale.
>(ovviamente si parla di materiale coperto dai
>diritti d'autore)


Pensavo che forse si potrebbe distaccarci tutti insieme da tele2. Tanto per fargli notare che:
1) non abbiamo paura delle 60 euro del "costo di disattivazione (+ ulteriori 15 euro se abbiamo il loro modem/router in noleggio/comodato)
2) sappiamo valutare la qualità e che l'utenza si sta seriamente stuffando di questi reggimi vincolistici improntati solo ad un'uttica commerciale e di concorrenza sleale: sul p2p non si traffica solo con materiale piratato ma anche con matteriale pienamente legale o royality free ugualmente colpito dalle limitazioni
3) più siamo a lamentarci meglio è inviamo la communicazione anche al ministero dell'interno e non acquistiamo materiali troppo cari (software, video, cd, dvd, ecc). in questo modo si vedranno costretti ad abbassare almeno il prezzo del materiale "legale"
4) scegliamo provider che non applicano tali filtri
5) scegliamo di scariccare materiale (audio software video ecc) non coperto da tali vincoli

se siamo uniti noi utenti possiamo fare molto per sensibilizzare i poteri forti
una rondine non fa primavera ma se siamo in tanti qualche risultato è auspicabile
(un saggio disse: nello stagno l'unico che sopravive è il coccodrillo e noi utenti siamo pesci piccoli)

watson lunedì, 19 marzo 2007

elementare

volete evitare che la gente scarichi i fle audio gratis? volete che la gente non scarichi più film o giochi per computer, playstation o varie?

elementare: fate i cd a 8 euro l'uno comprese le nuove uscite, i film a 10 euro, e i giochi a 12 euro.

Putroppo fino a che ci sarà gente a cui piace PAPPARE qualsiasi spicciolo di noi poveri comuni mortali per poi darci qualche contentino ogni tanto... fino a che la gente non riuscirà a capire che per la gente che sta sopra siamo solo un codice fiscale e un semplice numero...

la situazione non si smuoverà e indagato ci sarà solo quello che scarica file dai siti, piuttosto che una persona che è indagata per associazione mafiosa o qualsiasi altro loffiume che imputridisce questo paese...

MA TANTO CHE VUOI, NOI SIAMO CONTENTI COSì...

SVEGLIAMOCI GENTE...

n° 17
Mary lunedì, 19 marzo 2007

Cassazione: lecito scaricare file protetti basta n

ROMA - Anche se c'è il copyright, si può scaricare lo stesso. Purché non si faccia a fini di lucro. Lo ha stabilito la III sezione penale Cassazione con una sentenza destinata a far discutere (è la numero 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password".
Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale.
Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".
Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".

Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".

Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".

(20 gennaio 2007)

n° 16
morgan venerdì, 23 marzo 2007

Re: Cassazione: lecito scaricare file protetti bas

> ROMA - Anche se c'è il copyright, si può scaricare
> lo stesso. Purché non si faccia a fini di lucro. Lo
> ha stabilito la III sezione penale Cassazione con
> una sentenza destinata a far discutere (è la numero
> 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato
> da due studenti torinesi, condannati in appello ad
> una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per
> avere "duplicato abusivamente e distribuito"
> programmi illecitamente duplicati, giochi per psx,
> video cd e film, "immagazzinandoli" su un server
> del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale
> potevano essere scaricati da utenti abilitati
> all'accesso tramite un codice identificativo e
> relativa password".
> Una sentenza che fa discutere, anche se si
> riferisce a un caso precedente alla legge del 2004
> sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani
> rende invece lo scaricamento di file protetti da
> copyright un diritto amministrativo e la loro
> condivisione un reato penale.
> Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello
> del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora
> annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte)
> imputava anche il possesso, presso la propria
> abitazione, di software destinato "a consentire o
> facilitare la rimozione dei dispositivi di
> protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi
> di protezione applicati a programmi per pc. Di
> fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer
> in funzione presso l'associazione studentesca del
> Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e
> curato la manutenzione di un archivio on line di
> dati e programmi, raggiungibile da un normale
> indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti
> era libera di attingere in cambio, a sua volta, del
> rilascio di materiale informatico.
>
> I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli
> previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della
> legge sul diritto d'autore, la numero 633/41,
> sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni
> recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede
> "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque
> abusivamente duplica, per trarne profitto,
> programmi per elaboratore o ai medesimi fini
> importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
> commerciale o imprenditoriale o concede in
> locazione programmi contenuti in supporti non
> contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con
> la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce,
> duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o
> pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi
> titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie
> o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
> e da diritti connessi".
> Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da
> escludere per i due studenti la configurabilità del
> reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a
> chi in origine aveva effettuato il download, ma a
> chi semmai si era salvato il programma dal server
> per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve
> essere escluso, nel caso in esame, che la condotta
> degli autori della violazione sia stata determinata
> da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di
> merito che gli imputati non avevano tratto alcun
> vantaggio economico dalla predisposizione del
> server Ftp".
>
> Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un
> fine di guadagno economicamente apprezzabile o di
> incremento patrimoniale da parte dell'autore del
> fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi
> vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale
> può identificarsi con il mero risparmio di spesa
> derivante dall'uso di copie non autorizzate di
> programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori
> dello svolgimento di un'attività economica da parte
> dell'autore del fatto, anche se di diversa natura,
> che connoti l'abuso".
>
> Anche con riferimento alla detenzione di un
> programma destinato a rimuovere o ad aggirare
> dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i
> giudici - dall'accertamento di merito la finalità
> lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione
> e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della
> stessa".
>
> (20 gennaio 2007)

Si riferisce ad un illecito avvenuto prima della approvazione della legge urbani. La pirateria è un reato a tutti gli effetti.

IsA martedì, 20 marzo 2007

Re: Cassazione: lecito scaricare file protetti bas

È illegale scaricare.

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