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Il download non è reato senza fine di lucro

Ma solo per i casi precedente alle norme vigenti dal 2004


Una sentenza della Cassazione assolve due studenti accusati di aver creato una rete di file-sharing illegale. Il fatto non sussiste perchè precedente alle leggi sul diritto d'autore del 2004. La sentenza della Terza sezione penale della Corte di Cassazione numero 149/2007 ha fatto molto discutere nelle ultime settimane, decretando che chi scarica o scambia con altri utenti file in formato digitale protetti da copyright attraverso Internet non compie reato se l'azione non è compiuta con fini lucrativi . La sentenza arriva al termine di un lungo processo, avviato in relazione ad un caso del 1999, annullando la precedente condanna, imposta dalla Corte d'Appello di Torino. Gli imputati, due studenti del Politecnico di Torino, erano accusati di aver creato una rete Peer-to-Peer chiamata 'Demone', un network per lo scambio di file musicali, film, videogiochi, software protetti da copyright. Nel 2005, i due erano stati ritenuti colpevoli e condannati a tre mesi e 10 giorni di reclusione in aggiunta a 320 euro di multa uno, e a venti giorni oltre a 300 euro di multa l'altro . Tutto inizia quando la rete P2P viene individuata dai sistemisti del Politecnico, dai quali partono le denunce alle autorità, sfociate in un processo durato 7 anni e terminato con la recente assoluzione di Eugenio Rizzi e di un suo collega ai tempi dell'Università. I due infatti erano accusati di illecito, per aver creato e gestito la rete di scambi 'Demone', attraverso la quale venivano duplicati e scaricati file protetti da copyright. Il procedimento era semplice.

I file, dopo essere stati immagazzinati sul server di una Associazione Studentesca dell'Università di Torino, potevano essere scaricati liberamente e senza restrizioni da tutti gli utenti in possesso delle credenziali di accesso alla rete: un nome identificativo e una password. Per entrare in questa community di scambio era richiesta unicamente la condivisione del proprio archivio di file digitali. La SIAE , costituitasi parte civile nel processo a carico dei due ragazzi, si appellava alle normative vigenti per le quali " chi condivide in rete per fini di lucro, senza specifica autorizzazione, opere protette da diritto d'autore, commette un reato oggetto di pesanti sanzioni penali e pecuniarie (reclusione da uno a 4 anni e multa da 2.582 a 15.493 euro) ; chi condivide in rete, senza specifica autorizzazione, opere protette da diritto d'autore, ma solo per uso personale e senza alcun fine di lucro, commette pur sempre un reato, punito tuttavia con sanzioni penali più lievi, e cioè una multa; chi si limita colposamente a scaricare file protetti da diritto d'autore, non commette reato ma incorre in una sanzione amministrativa, oltre alla confisca ed alla pubblicazione del procedimento". Proprio l'impossibilità di accertare la finalità lucrativa ha portato la Cassazione ad assolvere gli studenti Torinesi e a commutare la pena precedentemente assegnata loro in un'ammenda. Si legge nella Sentenza "i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva a opera dei soggetti che si collegavano con il sito e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere poi esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati, non potendosi ravvisare una mera attività di scambio".

Per "scopo di lucro" infatti si intende "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto" che non può essere paragonato al "mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno". Le reazioni di entusiasmo registrate tra i frequentatori della rete sono ingiustificate e dovute ad un'erronea esposizione e interpretazione della vicenda. L'assoluzione completa dei due imputati è dovuta all'applicazione delle norme vigenti all'epoca del fatto, cioè il 1999 . Da allora le leggi in merito al file-sharing sono molto cambiate, subendo nel corso degli anni una serie di modifiche sostanziali. Dal decreto Urbani del 2004 si è arrivati alle formulazioni più recenti secondo le quali mettere "a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta" (legge 43 del 2005) è un reato. Inoltre la definizione di "fine lucrativo" è stata sostituita dal concetto di "scopo di profitto", che riguarda indistintamente anche il risparmio economico derivato dalla duplicazione e dall'utilizzo di opere protette da copyright. La Sentenza 149/2007 ha senso in quanto il fatto è precedente alle normative vigenti in Italia dal 2004. Non è quindi da ritenere come una legittimazione a quello che tutt'oggi è ritenuto un reato, e come tale resta punibile.

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Commenti dal 1 al 1
(1)

zingarellla mercoledì, 31 gennaio 2007

bè insomma

da musicista e folle compratrice di cd la mia opinione è dura da farsi.
Cioè, in questo modo ammazzi la musica. Però è anche vero che cazzo, un cd non può costare 40mila lire.
C'è da dire che dei soldi che si spendono comprando un cd ben poco va in tasca a chi ha il merito della creazione quindi.... se la smettessero di speculare così tanto sul lavoro degli artisti, forse non ne gioveremmo tutti?
a chiunque piace avere un cd originale x le mani, ma non tutti possiamo permetterci quelle cifre...
facessero pagare meno sti cd così il mercato della musica comincerebbe a riprendere fiato!!!

n° 1
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